Il nuovo iperammortamento 2026–2028 segna un cambio di paradigma importante negli incentivi per l’innovazione. Non è una semplice evoluzione del Piano Transizione 4.0: è un meccanismo diverso, con logiche più fiscali e meno “immediate”.
Con la pubblicazione del decreto attuativo, il nuovo iperammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436, art. 1, L. 199/2025) in sostituzione dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, diventa pienamente operativo con norme ormai definite.
L’agevolazione consiste in un aumento figurativo del valore dei beni strumentali acquistati, utile per determinare quote di ammortamento e canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES e IRPEF, e riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
In questo articolo vediamo cosa prevede il decreto attuativo, le aliquote, le procedure e soprattutto cosa devono fare davvero le imprese per non sbagliare.
Cos’è l’iperammortamento 2026 (in parole semplici)
L’iperammortamento 2026 è una maxi-deduzione fiscale: permette di aumentare il valore ammortizzabile di un bene e quindi ridurre le imposte negli anni. Non è più un credito d’imposta immediato, ma un beneficio distribuito nel tempo.
La misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2026 e sostituisce (di fatto) i precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0.
Le aliquote: quanto si risparmia davvero
Le aliquote sono progressive e legate all’importo dell’investimento. Gli scaglioni sono:
- +180% fino a 2,5 milioni €
- +100% tra 2,5 e 10 milioni €
- +50% tra 10 e 20 milioni €
Tradotto: più investi, meno cresce il beneficio marginale.
💡 Esempio semplice:
Un investimento da 100.000€ può essere dedotto come se valesse 180.000€.
I beni ammissibili
I beni ammissibili all’agevolazione comprendono sia beni materiali sia beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In particolare, rientrano macchinari, impianti e attrezzature dotati di controllo computerizzato o interconnessi ai sistemi aziendali, come robot industriali, macchine automatiche e sistemi di produzione avanzati.
Sono inclusi anche software, piattaforme e applicativi per la gestione intelligente dei dati, l’automazione dei processi e l’analisi predittiva, oltre a soluzioni legate all’intelligenza artificiale e alla cybersecurity. Restano esclusi i software in abbonamento (Software as a Service – SaaS).
A questi si aggiungono tecnologie per l’efficienza energetica e sistemi di monitoraggio evoluti, purché integrati nei processi aziendali e conformi ai requisiti di interconnessione previsti dalla normativa.
Le vere novità del decreto attuativo
Il decreto attuativo (atteso e ora finalmente definito) non introduce solo regole operative: cambia proprio l’approccio, spostando il focus da una logica puramente automatica a un impianto più strutturato e selettivo, in cui assumono maggiore rilievo la pianificazione degli investimenti, la tracciabilità delle spese e il rispetto di requisiti tecnici più stringenti. Ne deriva un sistema meno standardizzato, che richiede alle imprese una gestione più consapevole e documentata per poter accedere ai benefici.
Per quanto riguarda il requisito “Made in Europe” (disposizione che nella prima bozza della Legge di Bilancio riservava l’agevolazione esclusivamente ai beni realizzati nell’UE o nello SEE) questo è stato eliminato dall’art. 7 del DL 38/2026, operativo dal 28 marzo 2026. Tale eliminazione non si estende però ai moduli fotovoltaici, per i quali continua ad applicarsi l’obbligo di origine europea nelle specifiche categorie individuate dalla normativa.
1. Addio semplicità: più passaggi e controlli
Per accedere all’agevolazione servono:
- comunicazioni al GSE
- certificazioni tecniche
- documentazione strutturata e tracciabile
Non è più una misura “automatica”: è quasi una procedura progettuale, che richiede un’impostazione preventiva e un coordinamento puntuale tra area tecnica, amministrativa e fiscale. Ogni fase, dalla pianificazione dell’investimento fino alla rendicontazione, deve essere gestita con metodo, perché errori formali o carenze documentali possono compromettere l’accesso al beneficio.
2. Comunicazioni più articolate
Una delle principali novità riguarda la possibilità di effettuare comunicazioni multiple anche per singoli beni e il fatto che le soglie vengano calcolate su base annuale, anziché complessiva.
Questo impatta direttamente sulla pianificazione degli investimenti, perché impone una gestione più granulare e distribuita nel tempo, spingendo le imprese a valutare con attenzione il momento di effettuazione delle spese e la loro suddivisione tra più periodi. Ne deriva la necessità di una programmazione più strategica, in grado di ottimizzare l’accesso all’agevolazione evitando di concentrare gli investimenti in modo inefficiente.
3. Cambiamenti sui beni agevolabili
Tornano i software 4.0 (anche se con limiti su alcune modalità come il SaaS).
Sono inclusi anche sistemi energetici e tecnologie avanzate, con un’attenzione particolare ai beni effettivamente interconnessi.
Non basta quindi comprare tecnologia: essa deve essere integrata nei processi aziendali, dialogare con i sistemi esistenti e contribuire in modo concreto all’efficienza e alla trasformazione digitale.
In assenza di una reale integrazione, il rischio è di non soddisfare i requisiti richiesti e, quindi, di perdere il beneficio.
4. Stop (o revisione) di alcuni vincoli iniziali
Uno dei punti più discussi, come accennato sopra, è l’eliminazione del vincolo “Made in UE” (inizialmente previsto). Il segnale è chiaro: si cerca di non frenare gli investimenti, ampliando la platea dei beni ammissibili e lasciando alle imprese maggiore libertà nelle scelte di approvvigionamento, in funzione di costi, tempi e innovazione tecnologica.
Le procedure: cosa deve fare davvero un’impresa
Qui si gioca la partita vera. Per ottenere il beneficio bisogna seguire un flusso preciso:
- Pianificare l’investimento (prima di qualsiasi ordine)
- Inviare comunicazione preventiva
- Effettuare l’acquisto
- Installare e interconnettere il bene
- Ottenere perizia/certificazione tecnica
- Comunicare il completamento
Errore tipico: acquistare prima della comunicazione → incentivo perso!
Una sequenza sbagliata delle attività può compromettere in modo definitivo l’accesso al beneficio. È quindi fondamentale rispettare l’ordine corretto degli adempimenti, avviando le procedure richieste prima di effettuare qualsiasi investimento, per evitare esclusioni difficilmente sanabili.
A chi conviene davvero
Non tutte le aziende trarranno lo stesso vantaggio. L’iperammortamento conviene soprattutto a chi:
- ha utili elevati (beneficio fiscale pieno)
- fa investimenti strutturati e pianificati
- ha una visione di medio-lungo periodo
È meno adatto a chi:
- ha poca marginalità
- ha bisogno di liquidità immediata
- cerca incentivi “rapidi”
Ricapitolando: Il nuovo iperammortamento 2026 non è solo un incentivo, è una strategia. Il decreto attuativo rende finalmente operativo lo strumento, ma alza anche l’asticella.
Prima: incentivo → investimento
Ora: investimento strategico → incentivo (se fatto bene)
Le aziende che otterranno più valore non saranno quelle che “aderiscono”, ma quelle che progettano l’innovazione, integrano tecnologia e processi, pianificano fiscalmente gli investimenti.
👉 Non è più una misura “plug & play”. È un’opportunità potente, ma solo per chi la gestisce in modo strutturato.
Come trasformare l’iperammortamento 2026 in un vantaggio competitivo
Se vuoi sfruttare davvero il nuovo iperammortamento 2026, devi strutturare subito una strategia di investimento coerente con i requisiti tecnici e fiscali della misura. Analizza in anticipo i tuoi progetti di innovazione, verifica la reale interconnessione dei beni, pianifica le tempistiche delle comunicazioni e costruisci una documentazione solida fin dall’inizio. Troppe cose da fare? Niente paura, ti aiutiamo noi. Contattaci subito!
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